BENEFICI FISCALI

TWINS INTERNATIONAL è una Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e una ONG, iscritta al registro AICS dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri.

Si tratta di un ente con natura non commerciale ai sensi dell’art. 79 comma 5 Dlgs 117/2017, con scritture contabili complete ed analitiche e redige il rendiconto di rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, come richiesto dal comma 2 dell’art.14 del citato D.L. 35/2005, Codice Fiscale 97452480151. Pertanto, ogni erogazione liberale in denaro a suo favore è deducibile.

La normativa sui benefici fiscali

Grazie alla riforma del Terzo Settore, dal 1° gennaio 2018 sono previsti maggiori vantaggi fiscali per i sostenitori delle Onlus, delle Organizzazioni di Volontariato, delle Organizzazioni Non Governative e delle Cooperative Sociali.

Le donazioni devono essere effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili quali bonifico bancario o postale, carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari o secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli che possono essere stabilite con decreto del Ministero delle Finanze. Le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione.

DONAZIONI IN DENARO

PERSONE FISICHE

Le persone fisiche potranno scegliere tra la deducibilità dal reddito dichiarato nei limiti del 10% e la detrazione IRPEF del 30% fino a €. 30.000,00 l’anno. La parte di deduzione eccedente il reddito complessivo dichiarato, al netto delle deduzioni, può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. (ai sensi dell’art.83 Dlgs 117/2017 del 3/7/17 comma 1 e comma 2).

Entrambi questi vantaggi fiscali sono alternativi e utilizzabili. La scelta dipende dall’opportunità fiscale della dichiarazione dei redditi del donatore.

AZIENDE

Le aziende possono dedurre l’importo donato nei limiti del 10% del reddito dichiarato, senza il tetto dei 70000 euro previsto fino al 2017. A differenza del precedente regime è peraltro consentito, sempre nel limite del 10%, riportare fino al quarto anno successivo l’eventuale eccedenza non utilizzata (ai sensi dell’art.83 Dlgs 117/2017 del 3/7/17 comma 2).

Rimangono in essere le deduzioni previste dall’art.100 c.2 T.U.I.R e pertanto è ancora possibile dedurre il 100% delle donazioni non superiori a 30000 euro a favore delle ONLUS, mentre le donazioni superiori a 30000 euro possono essere dedotte fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100 comma 2 T.U.I.R, lettera h D.P.R. 917/86)

DONAZIONI IN NATURA

La riforma del Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017, articolo 83 comma 2) applica le agevolazioni fiscali anche alle donazioni in natura.

Il decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 Novembre 2019 in attuazione dell’art.83, comma2  del Dlgs del 3/07/17 individua le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione di imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini dell’imposta sui redditi e stabilisce i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura

PERSONE FISICHE

Le persone fisiche potranno scegliere tra la deducibilità dal reddito e la detrazione IRPEF del 30% fino a euro 30000,00, come per le donazioni in denaro.

AZIENDE

Le Aziende possono dedurre dal reddito il valore del bene donato, fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.