adozione a distanza è detraibile

L’adozione a distanza è detraibile? Facciamo un po’ di chiarezza

L’adozione a distanza è detraibile dall’imposta Irpef? Oppure è deducibile dal reddito complessivo?
Facciamo un po’ di chiarezza.

Detraibilità o deducibilità?

Benché possano sembrare sinonimi, quando si tratta di dichiarazione dei redditi, detraibilità e deducibilità hanno un significato molto diverso.
Cerchiamo di chiarire una volta per tutte cosa sono e quali sono le principali differenze. Conoscerle è importante per poter sfruttare entrambi i due diversi aspetti.

Un onere deducibile è un importo che è possibile sottrarre dal reddito complessivo di un soggetto, per ricavare la sua base imponibile (o reddito imponibile). In altre parole gli oneri deducibili sono quelli che devono essere sottratti dal reddito complessivo di un qualunque lavoratore, per trovare il reddito imponibile sul quale poter applicare l’aliquota Irpef corrispondente.  

La detraibilità funziona invece diversamente. Opera infatti direttamente sull’imposta Irpef, calcolata in base al reddito imponibile. In generale la detrazione agisce invece riducendo l’imposta lorda. La scienza delle finanze, in materia di tassazione, definisce la detrazione d’imposta come una somma che è possibile sottrarre da un’imposta per ridurne, legalmente, l’ammontare totale.
Ora non resta che capire se l’adozione a distanza è detraibile o meno.

L’adozione a distanza è detraibile?

Twins International, l’organizzazione che porta avanti i progetti di Alice for Children al fianco dell’infanzia più vulnerabile nelle baraccopoli di Nairobi, è una ONLUS e una ONG iscritta al registro AICS dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affarti Esteri. Pertanto, ogni erogazione liberale in denaro, come il Sostegno a Distanza, è deducibile o detraibile fiscalmente nella dichiarazione dei redditi.

Grazie alla riforma del Terzo Settore, dal 1° gennaio 2018 sono previsti maggiori vantaggi fiscali per i sostenitori delle Onlus, delle Organizzazioni di Volontariato, delle Organizzazioni Non Governative e delle Cooperative Sociali.

Le donazioni devono essere effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili quali bonifico bancario o postale, carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari o secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli che possono essere stabilite con decreto del Ministero delle Finanze. Le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione.

Per quanto riguarda le persone fisiche, esse potranno scegliere tra la deducibilità dal reddito dichiarato nei limiti del 10% e la detrazione IRPEF del 30% fino a €. 30.000,00 l’anno. La parte di deduzione eccedente il reddito complessivo dichiarato, al netto delle deduzioni, può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. (ai sensi dell’art.83 Dlgs 117/2017 del 3/7/17 comma 1 e comma 2).

Entrambi questi vantaggi fiscali sono alternativi e utilizzabili. La scelta dipende dall’opportunità fiscale della dichiarazione dei redditi del donatore.

L’adozione a distanza rientra all’interno di questa regolamentazione. Per saperne di più, la nostra pagina sui benefici fiscali ha tutte le informazioni necessarie.

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